
Don Chisciotte contro il formaggio comune: Evocazione illecita di una DOP
Legale, Etichettatura Alimenti
scritto da Albani il 23-09-2019 08:00

Formaggio Rocinante: la denominazione è chiaro riferimento alla cavalcatura di Don Chisciotte

La DOP Queso Manchego
Cosa si intende con il termine “evocazione illecita”?
La Corte di Giustizia Europea ha chiarito alcuni aspetti fondamentali con la sentenza del 2 Maggio 2019 che ha coinvolto il formaggio DOP Queso Manchengo e…. l'evocazione di Don Chisciotte della Mancha.
Don Chisciotte contro i mulini a vento o… contro un formaggio comune?
L'azienda Iqc, produttrice di formaggio di pecora di tipo comune ubicata nella famosa provincia della Mancha, terra resa famosa dal celebre romanzo di Cervantes “Don Chisciotte de La Mancha”, aveva messo in commercio prodotti recanti chiari riferimenti grafici legati al famoso personaggio al fine di promuovere il proprio prodotto e renderlo più appetibile al consumatore.
Le etichette dei prodotti recavano non solo immagini legate al territorio della Mancha ma anche:
- denominazioni di prodotto con chiaro riferimento ai personaggi dell'opera: è il caso del formaggio denominato “Rocinante”, ovvero Ronzinante, come la famosa cavalcatura di Don Chisciotte;
- immagini con attinenza a famosi capitoli: immagini di un cavaliere con caratteristiche fisiche e di abbigliamento simili al personaggio romanzesco; evocazione di immagini di mulini a vento.
A causa di questi inconfondibili riferimenti, la Fondazione Queso Manchego, titolare della gestione e protezione della DOP “Queso Manchego” originaria anch'essa del territorio della Mancha e che utilizza evocazioni dello stesso personaggio per promuovere il proprio prodotto, ha denunciato l'avvenuto alla Corte Suprema di Spagna per “evocazione illecita di una DOP”.
3 domande fondamentali
Il caso ha aperto le porte alle modalità di corretta applicazione del Reg. 510/2006 (vigente all'epoca dei fatti), estensibile a quello attualmente in vigore, il Reg. 1151/2012 CE che regola la disciplina delle produzioni DOP. Dal caso sono emersi 3 aspetti fondamentali:
- Cosa si intende realmente con il termine “evocazione” e quanto ampiamente può essere considerata tale?
- L'illeceità dell'azienda produttrice di formaggio comune può essere esclusa, essendo ubicata nello stesso territorio cui si collega la DOP e che fa riferimento al famoso personaggio?
- Quale è il profilo del consumatore che in questo caso è tratto in inganno?
I chiarimenti: Don Chisciotte è DOP
I chiarimenti in merito alla questione sono stati largamente espressi con l'emissione della sentenza pronunciata il 2 maggio 2019:
- Il Regolamento europeo che disciplina le DOP vieta espressamente “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata […]”. Con il termine “qualsiasi” possono configurarsi come illecito anche semplici segni figurativi, immagini, ridondanze che il prodotto sotto accusa potrebbe presentare. Per questo motivo le immagini ed i riferimenti presenti nelle etichette dei formaggi “comuni” sono da considerarsi chiara espressione di imitazione o evocazione della DOP.
- Il Giudice europeo ha ritenuto che l'ubicazione dell'azienda incriminata, la regione della Mancha appunto, non rappresenti in alcun modo un attenuante alla violazione dell'evocazione; non esiste inoltre alcuna deroga a livello normativo in tal senso.
- Il profilo del consumatore tratto in inganno è stato identificato in quello del “consumatore europeo”: in primo luogo perché in esso è contemplato automaticamente anche il consumatore locale. In secondo luogo perché il consumatore europeo, meno consapevole del prodotto che sta acquistando, si lascia più facilmente trarre in inganno da un prodotto che presenta fattezze e somiglianze ad una DOP e corre il rischio di acquistare un prodotto con caratteristiche diverse rispetto a quello desiderato.