
Nuova Ordinanza Regione Toscana del 18 Aprile 2020
Adeguamento Normativo, Legale, Sicurezza Alimentare, Sicurezza sul lavoro
scritto da Albani il 19-04-2020 23:23
Per le attività presenti nella Regione Toscana sono da attuare le seguenti disposizioni:
1)IL datore di lavoro deve assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico.
2)Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
3)La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
4)E’ obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento
della distanza interpersonale;
5)In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
6)Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario:
a. detergersi accuratamente le mani
b.utilizzare la mascherina protettiva
c.ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso.
La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.
7) Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
8)Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve inoltre essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
9)La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando:
a. prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70%
b.prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.
Tali pulizie devono essere concentrate in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc) e devono essere registrate.
10)Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
11)Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza
interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.
12)Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni;
13)Gli accessi dei clienti alle attività devono essere regolamentati e scaglionati in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Ricordiamo comunque che, come previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, per i locali fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso ad una sola persona oltre ad un massimo di due operatori;
14)ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
15)l’ingresso negli esercizi è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. All’ingresso dei negozi devono essere posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
16)E’ obbligatorio fornire informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
17)E’ obbligatorio consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
18)nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare
presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del
cliente per la relativa pulizia;
19)nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.
20)I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività e deve essere trasmesso entro il 18 Maggio alla Regione.
Ricordiamo che siamo in attesa di ulteriori disposizioni di carattere nazionale, pertanto le seguenti disposizioni potrebbero subire modifiche e/o integrazioni.
Qui sotto il testo integrale:
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