
ORDINANZA REGIONE TOSCANA: Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento di COVID-19
Sicurezza sul lavoro, Sicurezza Alimentare, Legale, Adeguamento Normativo
scritto da Albani il 15-04-2020 18:10
“ULTERIORI MISURE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
Ricordiamo che per tutte le attività presenti sul territorio Toscano, comprese quelle che operano nel settore agroalimentare, devono essere rispettate ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Tali disposizioni integrano quelle già vigenti:
1)Obbligo di sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione.
2)Divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, del rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
3)Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
4)L'obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad idossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
5)L'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
6)Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.
7)L'obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.
8)'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
9)L'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
10)L'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
11)L'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
Le disposizioni entrano in vigore dal 13 Aprile 2020.
Qui sotto il testo integrale.