
Origine Ingrediente Primario: i chiarimenti della Commissione
Adeguamento Normativo, Etichettatura Alimenti, Legale
scritto da Albani il 05-02-2020 11:03
La Comunicazione permette di rispondere ad alcuni quesiti di cui riportiamo un estratto:
1)In che modo dovrebbe essere identificato l’ingrediente primario?
[…] Nel fornire informazioni riguardo all’ingrediente o agli ingredienti primari di un alimento, gli operatori del settore alimentare dovrebbero tenere conto di vari elementi. In particolare oltre alla composizione quantitativa dell’alimento, essi devono considerare attentamente la sua natura e le sue caratteristiche specifiche nonché la presentazione complessiva dell’etichetta. Devono inoltre tenere conto della percezione e delle aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni fornite sull’alimento in questione. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero valutare se l’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l’assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.
2)Un alimento può contenere più ingredienti primari? In caso di risposta affermativa, per l’alimento contenente più ingredienti primari occorrerebbe indicare l’origine di tutti gli ingredienti primari?
Nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), il regolamento stabilisce che per «ingrediente primario» si intende un ingrediente (forma singolare del termine) o più ingredienti (forma plurale del termine). In base a tale formulazione, si giunge alla conclusione che la definizione di «ingrediente primario» contempli la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento. Inoltre dalle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento si evince che qualora l’operatore del settore
alimentare identifichi, sulla base della definizione in questione, più ingredienti primari occorrerà indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza di tutti questi ingredienti primari.
3)È possibile che l’applicazione della definizione di ingrediente primario porti a stabilire che un alimento non contenga ingredienti primari?
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento occorre innanzitutto valutare se un qualsiasi ingrediente di un alimento debba essere considerato un ingrediente primario sulla base della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2,lettera q), del regolamento. Ciò implica che un alimento non conterrà ingredienti primari ai sensi del regolamento qualora nessuno dei suoi ingredienti rappresenti più del 50 % di tale alimento, nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e nella maggior parte dei casi non sia richiesta un’indicazione quantitativa.
4)L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e, di conseguenza, il regolamento di esecuzione si applicano ai prodotti a base di un unico ingrediente?
L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento potrebbe applicarsi a un prodotto trasformato a base di un unico ingrediente qualora l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l’ingrediente provenga da luoghi diversi. Tale situazione determinerebbe l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento fosse indicato e il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (unico ingrediente) fosse diverso da quello dell’alimento.
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