
Reg.(UE) 2020/446 inerente il controllo degli alimenti durante l'emergenza COVID-19
Sicurezza Alimentare, Legale, Adeguamento Normativo
scritto da Albani il 01-04-2020 11:39
Pubblicazione del regolamento della Commissione europea inerente il controllo degli alimenti durante l'emergenza COVID-19.
E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)”.
L'attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell'UE.
A garanzia del mantenimento della circolazione delle merci e della loro salubrità è quindi necessario attuare alcune disposizioni per facilitare la pianificazione ed il mantenimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, attuando le disposizioni previste dal Reg. 2020/446, le quali sinteticamente indicano:
1) In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
2)controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell'attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale presenti all'autorità competente una dichiarazione che attesti che l'originale del certificato ufficiale o dell'attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile.
3)Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
a.nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall'autorità competente su base temporanea;
b.nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 1° giugno 2020.
Qui sotto il documento completo.
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